Mi hanno posto un quesito catalografico che può interessare anche ad altri:
Se una casa editrice non ha una sede fisica, ma solo un sito internet e non risulta nulla dal libro cartaceo o risulta solo luogo e nome dello stampatore, o a maggior ragione se la casa opera solo online vendendo ebook e quindi non c’è neppure lo stampatore, che cosa si mette come luogo di pubblicazione?
A mio parere rientriamo semplicemenre nella casistica generale della mancanza di luogo, di cui si tratta in REICAT 4.4.1.4.
La norma infatti indica come comportarsi se il luogo manca, indipendentemente dal perché manca.
Ovviamente se il luogo è desumibile da fonti esterne (ad esempio, non è sulla pubblicazione ma è sul sito dell’editore) si riporta tra quadre sempre secondo i criteri generali.
La bozza della nuova Guida alla catalogazione non dà indicazioni diverse.
La Guida SBN musica, paragrafo M4A5, aggiunge questa osservazione:
Per le registrazioni sonore. Il luogo di pubblicazione non è quasi mai presente perché la maggioranza delle etichette discografiche e delle case di produzione sono imprese multinazionali
Non è però una norma ma una constatazione, se il luogo di fatto è presente o accertabile si trascrive normalmente. In realtà, l’indicazione del luogo sulla pubblicazione per le registrazioni audio non è molto frequente, ma la sede dell’editore può essere accertabile da fonti esterne, a cominciare dal sito ufficiale, anche perché non tutte le etichette discografiche sono multinazionali.